CORSO ADDETTO ANTINCENDIO a Brescia e Provincia 

Corsi di formazione Teorico Pratici per Addetti Antincendio per tutti i livelli di rischio (Livello 1, 2, 3) con rilascio di regolare attestato di partecipazione, erogati nel rispetto delle normative vigenti, da formatori esperti e certificati.

Per il livello III, è prevista anche la preparazione per esame finale presso i Vigili del Fuoco di Brescia, o altro comando provinciale. 

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Gli Addetti Antincendio aziendali, comunemente chiamati anche Addetti alle Emergenze Antincendio a Brescia e Provincia, in base al decreto 2 Settembre 2021, devono svolgere regolare corso di formazione ed addestramento specifico, con rilascio di attestato da ente formatore accreditato dalla Regione, ed, in alcuni casi, dal ministero degli interni.

Tipologia di corso antincendio in base al rischio incendio aziendale:

I corsi di formazione antincendio a Brescia e Provincia, sono erogati in base alle modalità previste dalla normativa vigente, e da istruttori formatori accreditati ed abilitati.

Il Decreto 2 Settembre del 2021 elenca le tipologie di corso addetti antincendio aziendale, in base al livello di rischio incendio:

  • Rischio livello 1, modulo formativo Corso Addetto Antincendio FOR1;
  • Rischio livello 2, modulo formativo Corso Addetto Antincendio FOR2;
  • Rischio livello 3, modulo formativo Corso Addetto Antincendio FOR3.  

DURATA CORSI ANTINCENDIO

  • Modulo FOR 1 Antincendio: Durata minima 5 ore, composto da 3 ore di parte teorica + 2 ore di prova pratica. Aggiornamento FOR 1 ogni 5 anni della durata di 2 ore. 
  • Modulo FOR 2 Antincendio: Durata minima 8 ore, composto da 4 ore di parte teorica + 4 ore di prova pratica. Aggiornamento FOR 2 ogni 5 anni della durata di 5 ore.
  • Modulo FOR 3 Antincendio: Durata minima 16 ore, composto da 12 ore di parte teorica + 4 ore di prova pratica. Obbligo di esame scritto, orale e prativo presso il comando dei Vigili dei Fuochi di Brescia (o presso comando di riferimento), per il rilascio dell’idoneità tecnica. Aggiornamento FOR 3 ogni 5 anni della durata di 8 ore.

Il programma legislativo per i corsi Addetto Antincendio a Brescia e Provincia, varia in base ai moduli, ma tutti fanno riferimento al DM 2 Settembre 2021 e al Dlgs 81/2008. Inoltre il corso dovrà tenere in considerazione la Valutazione del Rischio Incendio Aziendale, valutata nel DVR (Documento di Valutazione dei Rischi), e del Piano di Emergenza Aziendale.

I programmi prevedono:

Argomenti Corso For 1 Antincendio a Brescia e Provincia:

  • L’INCENDIO E LA PREVENZIONE INCENDI:
    • principi sulla combustione;
    • le principali cause di incendio in relazione allo specifico ambiente di lavoro;
    • le sostanze estinguenti;
    • i rischi alle persone ed all’ambiente;
    • specifiche misure di prevenzione incendi;
    • accorgimenti comportamentali per prevenire gli incendi;
    • l’importanza del controllo degli ambienti di lavoro;
    • l’importanza delle verifiche e delle manutenzioni sui presidi antincendio.
    • le aree a rischio specifico. La protezione contro le esplosioni.
  • MISURE ANTINCENDIO (Strategia Antincendio):
    • reazione al fuoco;
    • resistenza al fuoco;
    • compartimentazione;
    • esodo;
    • rivelazione ed allarme;
    • controllo di fumo e calore.
    • controllo dell’incendio;
    • operatività antincendio;
    • gestione della sicurezza antincendio in esercizio ed in emergenza;
    • controlli e la manutenzione.
    • controllo dell’incendio;
    • operatività antincendio;
    • gestione della sicurezza antincendio in esercizio ed in emergenza;
    • controlli e la manutenzione.
  • IL PIANO DI EMERGENZA:
    • procedure di emergenza;
    • procedure di allarme;
    • procedure di evacuazione.
  • ESERCITAZIONE PRATICA:
    • presa visione e chiarimenti sull’uso delle attrezzature di controllo ed estinzione degli incendi;
    • presa visione sulle attrezzature di protezione individuale (tra cui maschere, autoprotettore, autorespiratore, tute);
    • esercitazioni sull’uso delle attrezzature di controllo ed estinzione degli incendi;
    • presa visione del registro antincendio;
    • chiarimenti ed esercitazione riguardante l’attività di sorveglianza.

Argomenti Corso For 2 Antincendio a Brescia e Provincia:

  • L’INCENDIO E LA PREVENZIONE INCENDI (Principi sulla combustione e l’incendio):
    • le sostanze estinguenti;
    • il triangolo della combustione;
    • le principali cause di un incendio;
    • i rischi per le persone in caso di incendio;
    • i principali accorgimenti e misure per prevenire gli incendi.
  • STRATEGIA ANTINCENDIO
    • reazione al fuoco;
    • resistenza al fuoco;
    • compartimentazione;
    • esodo;
    • controllo dell’incendio;
    • rivelazione ed allarme;
    • controllo di fumi e calore;
    • operatività antincendio;
    • sicurezza degli impianti tecnologici e di servizio.
    • Gestione della sicurezza antincendio in esercizio ed in emergenza, con approfondimenti su controlli e manutenzione e sulla pianificazione di emergenza.
  • ESERCITAZIONI PRATICHE:
    • presa visione e chiarimenti sulle attrezzature ed impianti di controllo ed estinzione più diffusi;
    • presa visione e chiarimenti sui dispositivi ed attrezzature di protezione individuale;
    • esercitazioni sull’uso degli estintori portatili e modalità di utilizzo di naspi e idranti;
    • presa visione del registro antincendio, chiarimenti ed esercitazione riguardante l’attività di sorveglianza.

Argomenti Corso For 1 Antincendio a Brescia e Provincia:

  • L’INCENDIO E LA PREVENZIONE:
    • principi della combustione;
    • prodotti della combustione;
    • sostanze estinguenti in relazione al tipo di incendio;
    • effetti dell’incendio sull’uomo;
    • divieti e limitazioni di esercizio;
    • misure comportamentali.
  • PROTEZIONE ANTINCENDIO E PROCEDURE DA ADOTTARE IN CASO DI INCENDIO
    • principali misure di protezione antincendio;
    • evacuazione in caso di incendio;
    • chiamata dei soccorsi.
  • ESERCITAZIONI PRATICHE
    • presa visione e chiarimenti sugli estintori portatili;
    • esercitazioni sull’uso degli estintori portatili;
    • presa visione del registro antincendio, chiarimenti ed esercitazione riguardante l’attività di sorveglianza.

Il vecchio Decreto Ministeriale del 10 Marzo 1998 individuava la tipologia di rischio dal basso, medio e alto rischio, in base alle tipologie di prodotti,  e quantitativi di materiali e sostanze combustibili utilizzate, manipolate, e stoccate, considerando le possibili conseguenze di sviluppo di incendi, in base alle fonti di innesco, ed alla probabilità di propagazione del fuoco.

Con il nuovo decreto del 2 Settembre 2021, tale classificazione è stata cambiata, ed ora si identificano i livelli di rischio, tra cui:

  • LIVELLO DI RISCHIO I LIVELLO (rischio basso): Le aziende che, dopo un attenta valutazione del rischio incendio da parte del Datore di Lavoro ed eventuali collaboratori tecnici, analizzate le operatività, come per esempio lo stoccaggio, l’ utilizzo e la manipolazione di sostanze a basso tasso di infiammabilità, presentano una scarsa probabilità di incendio. Per questa tipologia di aziende infatti, il decreto permette di effettuare una valutazione del rischio incendio semplificata. Gli addetti antincendio di aziende con rischio incendio di Livello I, devono svolgere un corso di formazione commisurato al livello di rischio, della durata di 5 ore, con conseguente esame teorico e pratico.
  • LIVELLO DI RISCHIO II LIVELLO (rischio medio): Le aziende che, dopo un attenta valutazione del rischio incendio da parte del Datore di Lavoro ed eventuali collaboratori tecnici, analizzate le operatività, come per esempio lo stoccaggio, l’ utilizzo e la manipolazione di sostanze infiammabili, presentano una probabilità di propagazione di incendio limitata. Pertanto la normativa prevede che la valutazione di tali rischi, e l’assoggettabilità alle normative vigenti, pratiche autorizzative come SCIA e CPI per attività rientranti nella DPR 151/2011, che vengano elaborate da un tecnico professionista antincendio regolarmente inscritto all’albo.  Gli addetti antincendio di aziende con rischio incendio di Livello II, devono svolgere un corso di formazione commisurato al livello di rischio, della durata di 8 ore, con conseguente esame teorico e pratico.
  • LIVELLO DI RISCHIO III LIVELLO (rischio Alto): Le aziende che, dopo un attenta valutazione del rischio incendio da parte del Datore di Lavoro ed eventuali collaboratori tecnici, analizzate le operatività, come per esempio lo stoccaggio, l’ utilizzo e la manipolazione di sostanze altamente infiammabili, presentano una probabilità di propagazione di incendio elevata, come ad esempio centrali nucleari, centrali termoelettriche, impianti di estrazione di oli minerali e gas combustibili etc., ma anche grossi edifici aperti al pubblico con un elevato  numero di occupanti, come scuole, ospedali, stazioni ferroviarie, centri commerciali etc. Gli addetti antincendio di aziende con rischio incendio di Livello III, devono svolgere un corso di formazione commisurato al livello di rischio, della durata di 16 ore, con conseguente esame teorico, pratico, orale, presso i Vigili del Fuoco di competenza.
  • RISCHIO INCENDIO RILEVANTE (RIR): Sono gli stabilimenti che, oltre alle normative di prevenzione incendi, presentano una criticità di Rischio di incendio Rilevante, e pertanto soggette inoltre, al Decreto n°105 del 26 giugno 2015, conosciuta più comunemente come la Direttiva Seveso III

ATTIVITA’ DI RISCHIO INCENDIO LIVELLO III:

  • stabilimenti di “soglia inferiore” e di “soglia superiore” come definiti all’articolo 3, al comma 1, alle lettere b) e c) del decreto legislativo di Prevenzione Incendi 26 giugno 2015, n. 105;
  • fabbriche e depositi di esplosivi;
  • centrali termoelettriche;
  • impianti di estrazione di oli minerali e gas combustibili;
  • impianti e laboratori nucleari;
  • depositi al chiuso di materiali combustibili aventi superficie superiore a 20.000 mq;
  • attività commerciali ed espositive con superficie aperta al pubblico superiore a 10.000 mq;
  • aerostazioni, stazioni ferroviarie, stazioni marittime con superficie coperta accessibile al pubblico superiore a 5.000 mq; metropolitane in tutto o in parte sotterranee;
  • interporti con superficie superiore a 20.000 mq;
  • alberghi con oltre 200 posti letto;
  • strutture sanitarie che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero o residenziale a ciclo continuativo o diurno; case di riposo per anziani;
  • scuole di ogni ordine e grado con oltre 1.000 persone presenti;
  • uffici con oltre 1.000 persone presenti;
  • cantieri temporanei o mobili in sotterraneo per la costruzione, manutenzione e riparazione di gallerie, caverne, pozzi ed opere simili di lunghezza superiore a 50 metri;
  • cantieri temporanei o mobili ove si impiegano esplosivi;
  • stabilimenti ed impianti che effettuano stoccaggio di rifiuti, ai sensi dell’articolo 183, comma 1, lettera aa) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché operazioni di trattamento di rifiuti, ai sensi dell’articolo 183, comma 1, lettera s) del medesimo decreto legislativo; sono esclusi i rifiuti inerti come definiti dall’articolo 2, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36.
  • Da valutare sempre in base alla valutazione dei rischi aziendale

ATTIVITA’ DI RISCHIO INCENDIO LIVELLO II:

  • i luoghi di lavoro compresi nell’allegato I al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, con esclusione delle attività di livello 3;
  • i cantieri temporanei e mobili ove si detengono ed impiegano sostanze infiammabili e si fa uso di fiamme libere, esclusi quelli interamente all’aperto.
  • Da valutare sempre in base alla valutazione dei rischi aziendale

ATTIVITA’ DI RISCHIO INCENDIO LIVELLO III:

  • attività non presenti nell’elenco delle con rischio di livello 3 e 2, dove, in generale, le sostanze presenti e le condizioni di esercizio offrono scarsa possibilità di sviluppo di incendio, e con scarsa probabilità di propagazione delle fiamme.
  • Da valutare sempre in base alla valutazione dei rischi aziendale

Le Principali norme antincendio a livello nazionale, si possono riassumere in:

  • DECRETO 3 agosto 2015, chiamato anche “Codice di Prevenzione Incendi”, derivante dall’ approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell’articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139. (15A06189) (GU Serie Generale n.192 del 20-08-2015 – Suppl. Ordinario n. 51 (Al presente decreto, si considerano vigenti, anche tutte le norme tecniche specifiche, in vigore in materia antincendio)
  • DPR 151 del 1 Agosto 2011, Decreto del Presidente della Repubblica, che  individua le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, disciplinando gli obblighi di legge ed i soggetti obbligati a tale norma, con riferimento i progetti, gli esami tecnici, le visite ispettive, specifiche norme tecniche di riferimento, eventuali deroghe di progetto, gli enti di vigilanza per la verifica delle condizioni di sicurezza antincendio, che in questo caso sono di competenza del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
  • DECRETO 7 agosto 2012, che regolamenta le modalità di presentazione delle pratiche ed i vari procedimenti di prevenzione incendi, nonché la documentazione necessaria. Inoltre il presente decreto, definisce di professionista antincendio, quel professionista, che opera nell’ambito delle proprie competenze, regolarmente iscritto negli appositi elenchi del Ministero dell’Interno (art. 16 D.lgs. 139/2006), come l’albo degli Ingegneri, architetti, geometri, tecnici della prevenzione.
  • DECRETO n°105 del 26 giugno 2015, “Direttiva Seveso III”, è un normativa nata dopo il disastro di Seveso, paese della Monza Brianza, nel 10 luglio 1976. La comunità Europea emanò una prima Direttiva, la 82/501/CEE, recepita in Italia con il D.P.R. 175/1988 nota come Legge Seveso I, e successivamente aggiornate con l’emanazione delle Direttive 96/82/CE, recepita in italia con il D.lgs. 334/99 denominato Legge Seveso due, successivamente aggiornato con le Direttive 2003/105/CE, recepito in Italia con il D.lgs. 238/2005 denominata Legge Seveso due -bis, e nuovamente aggiornata con l’emanazione delle Direttiva 2012/18/UE, recepite in Italia con il Dlgs. n°105 del 26 giugno 2015. Tale legislazione impone il censimento sul territorio, degli stabilimenti aziendali a rischio di incendio rilevante (RIR), con identificazione delle sostanze pericolose, e l’elaborazione per i siti soggetti, di un piano di prevenzione e di un piano di emergenza, con conseguente cooperazione tra i gestori di aziende limitrofe, per limitare l’effetto domino, nonché il controllo dell’urbanizzazione attorno ai siti a rischio, con un piano di informazione degli abitanti delle zone limitrofe, e l’esistenza di un’autorità preposta all’ispezione dei siti a rischio che fa capo all’ Arpa e Vigili del Fuoco.
  • DECRETO CONTROLLI 1 Settembre 2021, entrato in vigore il 25 settembre 2022, e modificato dal decreto 15 settembre 2022 prima, e poi dal decreto 31 agosto 2023 (entrato in vigore dal 12-09-2023), è concernente i “Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a, a cui il punto 3, del decreto legislativo del 9 aprile 2008, n°81.
  • DECRETO GESTIONE SICUREZZA ANTINCENDIO (GSA) 2 Settembre 2021, entrato in vigore il 4 dicembre 2022, è concernente i “Criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a), punto 4 e lettera b) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n°81.
  • DECRETO MINICODICE 3 Settembre 2021 entrato in vigore il 29 ottobre 2022, è concernente i “Criteri generali di progettazione, realizzazione ed esecuzione della sicurezza antincendio per i luoghi di lavoro, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a, punti 1 e 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n°81.

Con l’emanazione degli ultimi decreti del Settembre 2021, il Decreto Ministeriale 10 marzo 1998 è stato abrogato dal 29 ottobre 2022.

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